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È stata pubblicata la decisione G 2/21 da cui si attendevano criteri di orientamento sulle condizioni da soddisfare affinché prove post-pubblicate possano essere prese in considerazione a sostegno dell'altezza inventiva di un'invenzione. Tuttavia l'Enlarged Board of Appeal ha ritenuto di non poter esprimere una posizione di carattere generale sulla questione, affermando che la decisione sull'ammissibilità o meno di tali prove debba essere presa caso per caso.

Nell’attesa che anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy approvi - a favore delle PMI - misure di agevolazione del tipo Marchi + o Brevetti+ per il deposito di domande di marchi e brevetti per l’anno 2023, segnaliamo che dal 23 gennaio 2023 fino all’ 8 dicembre 2023 sarà attivo il Fondo per le PMI “Ideas Powered for business” dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.


I procedimenti computerizzati alla base delle moderne soluzioni di intelligenza artificiale si stanno diffondendo in maniera capillare, trovando impiego in un crescente numero di ambiti applicativi. Ad esempio, qualche giorno fa una rivista scientifica internazionale di primo livello ha pubblicato uno studio[1] sull’uso di reti neurali artificiali per generare, in via numerica, strutture di proteine plausibilmente aventi determinate proprietà: una volta riprodotte in laboratorio, tali proteine hanno poi effettivamente mostrato le proprietà precedentemente previste solo in via numerica. Questo tipo di applicazioni rientrano nell’ambito della così detta “sperimentazione in silico”, espressione coniata per indicare fenomeni di natura chimico-biologica riprodotti in una simulazione eseguita al computer, invece che “in vitro” (ossia in provetta) o “in vivo” (ossia su di un essere vivente). L’espressione “in silico” richiama il silicio impiegato nei circuiti integrati.

L’introduzione dei procedimenti amministrativi di decadenza e nullità davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non rappresenta certamente una rivoluzione copernicana nella disciplina dei marchi. Con questi procedimenti, infatti, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2015/2436 e si allinea ai diversi paesi europei, quali esemplificativamente Francia e Germania, dove i medesimi sono già operativi da tempo.

Valutare se sussiste contraffazione di un brevetto per invenzione implica confrontare il prodotto o il processo che si considera in contraffazione con le rivendicazioni. Nel caso in cui si abbia una perfetta sovrapposizione tra caratteristiche rivendicate e caratteristiche del prodotto/processo si parla di contraffazione letterale (o diretta). Quando invece da tale confronto emergono delle differenze, perché sussista la contraffazione, in questo caso detta per equivalenti (o indiretta), è necessario accertare se gli elementi diversi rappresentino possano essere visti come “equivalenti” a quelli rivendicati. Nel corso degli anni la valutazione della contraffazione per equivalenti si è basata su approcci parzialmente diversi tra loro, ma a partire dal 2020 i tribunali i italiani ed in particolare la Corte di Cassazione sembrano orientati a seguire un approccio quanto più oggettivo possibile al fine di garantire una ragionevole sicurezza ai terzi.

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