È sin dal dopo guerra che l'Europa cerca di dar vita a un unico diritto brevettuale valido in tutti gli Stati; si è partiti nel 1947 con l'idea di creare un Brevetto Comunitario (attraverso l'istituzione dell'Institut International des Brevets all'Aja) e si è giunti all'inizio del primo decennio degli anni 2000 alla predisposizione degli accordi internazionali per l'istituzione del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti. Ostacoli di varia natura (in particolare, alcuni ricorsi presentati di fronte alla Corte Costituzionale in Germania e, non ultima, la Brexit) hanno tuttavia rallentato la prosecuzione delle attività necessarie per dare vita al Brevetto Unitario. Oggi dovremmo essere vicini al momento in cui sarà possibile ottenere un Brevetto Unitario dal momento che la Germania il 7 agosto scorso ha ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti dopo che i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale sono stati rigettati. Il Comitato preparatorio del Tribunale unificato dei brevetti ha annunciato che il tribunale dovrebbe essere operativo intorno a metà 2022-inizio 2023.
Il desiderio di creare un Brevetto Unitario[1] (BU) deriva dalla complessità di gestione del brevetto europeo nella fase successiva alla concessione da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB). Infatti, al completamento della fase di esame, il brevetto europeo deve essere convalidato negli Stati contraenti della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) di interesse ed è soggetto agli ordinamenti giuridici nazionali. Ciò comporta per i titolari maggiori attività da compiere nella fase di convalida e di mantenimento in vita nonché il rischio che i singoli brevetti con efficacia nazionale siano oggetto di controversie parallele suscettibili di sfociare in decisioni nazionali divergenti. Lo scopo del BU è quindi quello di mettere a disposizione una soluzione per uniformare la tutela brevettuale a livello europeo e attribuire competenza per la valutazione della violazione e della validità del brevetto ad un singolo tribunale internazionale.
Come è ben noto, il BU si basa su un brevetto europeo concesso dall'UEB. Su esplicita richiesta del titolare, al brevetto europeo è conferito effetto unitario per il territorio dei 25 Stati membri[2] partecipanti al regime di tutela brevettuale unitaria evitando così di procedere alla convalida e al mantenimento del brevetto europeo in ciascuno Stato. Il BU entrerà immediatamente in vigore dopo la concessione senza la necessità di provvedere alla rispettiva traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati dell'Unione e sarà soggetto al pagamento di una sola tassa di mantenimento annuale versata all'UEB.
Le controversie aventi ad oggetto il BU saranno di competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)[3]. Il TUB avrà competenza esclusiva in relazione a:
- azioni per violazione o minaccia di violazione e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
- azioni di accertamento di non violazione;
- azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- azioni di revoca e di accertamento di nullità;
- domande riconvenzionali di revoca e di accertamento di nullità;
- azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi;
- azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
- azioni di compensazione per licenze; e
- azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.
Al TUB spetterà anche la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei senza effetto unitario e dei Certificati di Protezione Complementare basati su tali brevetti, a meno che i titolari di queste privative non desiderino escludere la competenza del TUB lasciandola in capo alle singole corti nazionali attraverso il deposito presso l'UEB di specifiche richieste di opt-out[4]. I tribunali nazionali degli Stati membri contraenti rimarranno competenti per le azioni che non rientrano nella sfera di competenza esclusiva del TUB.
Il TUB rispetterà ed applicherà il diritto dell'Unione[5] e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, ne assicurerà la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il TUB dovrà in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) qualora sussistano dubbi sull'interpretazione di taluni articoli.
Con l'introduzione del nuovo sistema, le aziende potranno azionare e difendere i loro titoli brevettuali in unica sede, senza dover intraprendere o subire singole azioni giudiziarie nazionali. Il TUB dovrebbe inoltre assicurare un'omogeneità dei criteri utilizzati per stabilire la contraffazione o la validità di un brevetto oltre che ad agire in tempi più brevi rispetto a quanto può accadere nelle singole corti nazionali.
Affinché il TUB possa iniziare la propria attività, e possano quindi entrare in vigore brevetti europei con effetto unitario, le norme dell'Unione prevedono che l'Accordo TUB debba essere ratificato da almeno 13 Stati inclusi Germania, Francia e Regno Unito, condizione che sembrava potesse essere soddisfatta già nel 2015. Successivamente è però intervenuta una serie di eventi inaspettati che hanno messo in dubbio la sorte del TUB:
- nel 2016 il Regno Unito ha deciso per l'uscita dall'Unione Europea;
- nel 2019 sono stati depositati due ricorsi avversi alla ratifica dell'Accordo TUB da parte del Parlamento tedesco;
- nel 2020 il Regno Unito ha ritirato la ratifica dell'Accordo TUB;
- nel marzo 2020 la Corte costituzionale federale tedesca ha dichiarato nullo per vizi di forma l'atto con cui il Parlamento tedesco aveva approvato nel 2019 la ratifica dell'Accordo TUB;
- nel dicembre 2020 sono stati presentati in Germania altri due ricorsi avversi alla (seconda) ratifica tedesca dell'Accordo.
Come sopra riferito, la situazione per la Germania è stata definitivamente risolta il 7 agosto 2021, quando la Germania ha formalmente ratificato l’Accordo TUB a seguito della decisione della Corte costituzionale tedesca (emessa il 23 giugno 2021) di rigettare i ricorsi depositati nel dicembre 2020; a breve è attesa la ratifica del Protocollo di applicazione provvisoria.
Restano invece ancora da chiarire i possibili effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (cosiddetta Brexit). Non è infatti chiaro se l'Accordo possa entrare in vigore senza alcuna modifica dopo la Brexit. Il Regno Unito era infatti i) uno degli Stati membri che avrebbe dovuto necessariamente ratificare tale Accordo affinché questo potesse entrare in vigore e ii) uno Stato cui era stata assegnata una delle sezioni della divisione centrale del tribunale. In uno dei suoi considerando, l'Accordo TUB prevede infatti che "il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purché tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo [2012, n.d.r.] era in vigore il maggior numero di brevetti europei [ovvero Francia, Germania e Regno Unito, n.d.r.]" prevedendo altresì che Londra (insieme a Monaco di Baviera) ospitasse una sezione del TUB, con la divisione centrale attribuita a Parigi.
Con l’uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l’Italia diventa il terzo Stato membro per numero di brevetti europei convalidati nel proprio territorio. Secondo l'Accordo TUB, la ratifica da parte dell'Italia (già intervenuta) risulta condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre l’Accordo richiederebbe di essere modificato riassegnando ad altro Stato membro la sede della sezione di Londra. In vista di tale circostanza l'Italia ha candidato Milano a diventare una sezione della divisione centrale del TUB. Secondo quanto affermato dal Ministero degli Esteri "il Comitato Preparatorio ha confermato la volontà degli Stati partecipanti di assicurare l’entrata in vigore del TUB non appena sarà completato l’iter delle ratifiche, e auspicabilmente già agli inizi del 2021. Per consentirlo, ha approvato una provvisoria ridistribuzione di competenze della sede di Londra fra le sedi esistenti di Parigi e Monaco di Baviera, a condizione tuttavia che si tratti di una soluzione di breve periodo, in attesa che l’Accordo entri in vigore e che l’Italia possa avviare, d’intesa con gli altri Stati firmatari, la procedura di modifica dell’Accordo per includervi Milano quale terza sede della divisione centrale Tribunale".
Al momento mancano le ratifiche da parte di ulteriori due Stati membri dell'Unione Europea del Protocollo di Applicazione Provvisoria dell'Accordo TUB affinché il TUB possa iniziare le proprie attività. Successivamente a tale evento, i titolari di brevetti europei potranno decidere se assegnare la competenza su controversie brevettuali al TUB oppure lasciarla alle corti nazionali provvedendo al deposito delle necessarie richieste di opt-out.
[1] La base giuridica per la creazione del Brevetto Unitario (BU) si trova all'articolo 118, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che statuisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione" (enfasi aggiunta). Nel 2012 sono stati adottati i due regolamenti fondamentali per l'istituzione del BU: il Regolamento (UE) n. 1257/2012 sul brevetto europeo 'ad effetto unitario' (cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=CELEX%3A32012R1257 (UE) n. 1257/2012) e il Regolamento (UE) n. 1260/2012 sul regime linguistico applicabile al brevetto (cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32012R1260
[2] Gli Stati membri aderenti al BU sono: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda.
[3] Il TUB è stato istituito con l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti n. 2013/C 175/01, consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42013A0620%2801%29 2103/C175/01. Attualmente solo Polonia, Spagna e Croazia non hanno ratificato l'Accordo.
[4] Sarà possibile richiedere l'opt-out solo per un periodo transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) a partire dalla data in cui saranno concessi brevetti unitari. Terminato il periodo transitorio tutte le controversie brevettuali saranno di esclusiva competenza del TUB.
[5] Le Fonti del diritto applicabile dal TUB sono identificate all'articolo 24 dell'Accordo TUB che stabilisce: "Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le proprie decisioni: a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1); b) sul presente accordo; c) sulla CBE; d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e e) sul diritto nazionale".