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ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA PER VARIETÀ VEGETALI DI ALCUNE SPECIE

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio dell’Unione Europea[1], la privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile successivo all’anno della concessione del diritto. Nel caso delle varietà di vite, di specie arboree e di patata, la privativa dura trenta anni, alla luce del loro processo di sviluppo lungo, complesso e costoso.

A seguito dell'analisi dei tempi necessari per la selezione, la riproduzione e il raggiungimento dei potenziali di mercato, nonché della durata di vita di varietà vegetali della specie Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali, gli Stati membri del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali hanno chiesto all'unanimità una proroga della durata della protezione della privativa da venticinque a trenta anni.

Il processo di selezione di tali specie ha una durata e un grado di complessità maggiore rispetto a quello di altre specie e ciò comporta elevati investimenti economici per la ricerca e il loro sviluppo.

Anche la riproduzione e la moltiplicazione richiedono più tempo, principalmente in ragione della natura vegetativa del processo. Per le piante bulbose, ad esempio, sono generalmente necessari anni per ottenere volumi di materiale di moltiplicazione sufficienti per l'introduzione di una nuova varietà sul mercato.

Nel caso di piante con una lunga durata di vita, quali l'asparago e le piante legnose a piccoli frutti, i coltivatori rinnovano i propri campi solo una volta ogni molti anni e anche questo aspetto determina un ulteriore incremento dei tempi necessari affinché tali varietà possano raggiungere il mercato.

Un ragionevole ritorno economico si rende possibile, di conseguenza, solo in una fase avanzata del periodo di protezione di tali specie rispetto ad altre.

Lo sviluppo di nuove varietà vegetali, tuttavia, è particolarmente favorito nella condizione in cui i processi di selezione risultano praticabili congiuntamente alla possibilità di sfruttare integralmente il periodo di protezione come per altre colture.

Alla luce dei suddetti presupposti, con il Regolamento (UE) 2021/1873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021[2], la durata della privativa comunitaria per le varietà della specie Asparagus officinalis L. e dei gruppi di specie di piante bulbose, piante legnose a piccoli frutti e piante legnose ornamentali è stata prolungata di cinque anni, da venticinque a trenta anni.

Il prolungamento della durata della privativa ha quindi l’intento di creare un contesto giuridico in grado di incoraggiare investimenti nella ricerca e nella selezione di nuove varietà che presentino caratteristiche quali ad esempio la resistenza nei confronti di specifiche malattie, la tolleranza alla siccità, una ridotta necessità di pesticidi e fertilizzanti così da rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori e far fronte inoltre all’impatto dei cambiamenti climatici.

Il suddetto regolamento è entrato in vigore il 15 novembre 2021, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per le privative comunitarie per varietà vegetali delle suddette specie concesse e valide a tutti gli effetti legali prima del 15 novembre 2021, l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali emenderà la data di scadenza e informerà di conseguenza i Titolari delle privative.

Roberta Cesa

 

 

 

 

[1] Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1).

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.378.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A378%3ATOC

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